Cassazione Civile, 28.05.2012, n. 849
Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro della sussistenza dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 codice civile, occorrendo altresì l’accertamento della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
