E’ la rendita catastale che determina la base imponibile ai fini del registro, delle imposte ipotecarie e catastali.
La Cassazione con ordinanza dell’ottobre 2020, n. 24087 chiarisce le incertezze spesso sollevate nella materia. Tale criterio, alternativo a quello del corrispettivo pattuito fra le parti, va applicato anche nei casi di acquisto di immobili ad uso abitativo ( e relative pertinenze ) traferiti in base ad un accordo transattivo davanti all’autorità giudiziaria.

