Le somme elargite nel tempo dalla madre, in vita, nei confronti della figlia convivente non possono essere considerate delle vere e proprie donazioni.
In questo senso si espressa una recente sentenza della Cassazione che ha qualificato tali trasferimenti di denaro non come “donazioni” ma come “conferimenti vicendevoli ” .
L’elemento della convivenza esclude la configurabilità della donazione.
Il principio affermato dalla Corte di Cassazione nel luglio 2023 ha un significativo impatto sulla ricostruzione della massa ereditaria . Infatti le donazione rientrano fra i beni che cadono in eredità e pertanto chi ne ha usufruito è parzialmente soddisfatto per aver parzialmente ( o integralmente) ricevuto quanto spetterebbe.
Se non si dimostra la natura di “donazione” le somme ricevute dai figli conviventi non vengono computate nelle somme da distribuire una volta aperta la successione.

