Un soggetto che chiede gli alimenti e che quindi dichiara di non essere in grado di procurarli ad un Giudice, deve essere anche in grado di dimostrare la sua effettiva situazione.
Sta al Giudice valutare la veridicità delle prove e l’impossibilità di mantenersi dell’alimentando. L’articolo 438 del Codice Civile enuncia questo principio: il diritto agli alimenti è strettamente correlato alla prova dell’incapacità di provvedervi attraverso le proprie attitudini e condizioni sociali.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata ove l’alimentando non provi il suo stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere alla sua persona mediante un impiego a lui confacente.
Cass. Civ. Ordinanza 14/04/2023 n. 133

