La gestazione per altri e la sentenza a Sezioni Unite del dicembre 2022

Le Sezioni Unite già dal dicembre 22 hanno in buona sostanza affermato che l’ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato non al mero accordo fra le parti, ma all’istituto dell’adozione che offre le garanzie del procedimento giurisdizionale attraverso un’articolata ricostruzione dei legami parentali ispirati, da un lato, alla valorizzazione del legame genetico con il padre donatore e, dall’altra, alla conservazione, sebbene parziale, del vincolo affettivo con il padre intenzionale, tramite il ricorso all’adozione ex art. 44, lett. d), L. n. 184/1983.

La sentenza delle sezioni Unite del 30 dicembre 2022 n. 38162 pur ribadendo che la pratica della maternità surrogata offende in modo intollerabile la dignità della donna e che l’esigenza di assicurare al bambino nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse è garantita attraverso l’adozione in casi particolari, chiama in causa il legislatore poiché il procedimento adottivo prefigurato dall’articolo 44 lettera d) della legge n. 184 del 1983 deve essere caratterizzato da una maggiore speditezza e dall’abbandono dell’assenso condizionante del genitore biologico dell’adottando.

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