- In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della L. n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della L. n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016.
- La Convivenza anteriore alla costituzione dell’unione civile e antecedente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 rileva ai fini della quantificazione dell’assegno nel momento dello Scioglimento – Determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 –
