UNIONI CIVILI E SCIOGLIMENTO : Sì all’assegno – si computa anche il periodo anteriore alla procedura di unione

  • CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI
    Sentenza n. 35969, pubblicata il 27.12.2023, in tema di Unione civile conclusa ai sensi dell’art. 1, co. 25, della l. n. 76 del 2016 – Scioglimento – Determinazione dell’assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 – Convivenza anteriore alla costituzione dell’unione civile e antecedente all’entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 – Rilevanza ai fini della quantificazione dell’assegno.
    In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della L. n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della L. n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76 del 2016.

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