Il Tribunale di Milano con la sentenza dell’11 novembre 2022 (est. Barbieri ) ha stabilito un principio che all’oggi è regola pacifica nelle procedure di ristrutturazione del debito del consumatore. Con la sentenza citata Il Tribunale Milanese ha ritenuto che la falcidiabilità del quinto dello stipendio, ceduto volontariamente, da un lato assicura la protezione di un soggetto contrattualmente e socialmente debole e dall’altro assicura la parità di trattamento dei creditori .
Per tali motivi, nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore ” la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio , del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di di prestito su pegno “.
Pertanto nella proposta del consumatore si deve ritenere necessaria l’acquisizione all’interno della massa attiva , con conseguente ripartizione nel rispetto del trattamento paritario dei creditori, della quota di reddito del ricorrente oggetto di cessione ad ente finanziario.
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Mancini e & Associati
