Cassazione 21 marzo 2022 , n. 9069 ribadisce un principio pacifico ma spesso dimenticato dai regolamenti di Condominio e dalle assemblee.
Infatti né il Regolamento di Condominio , né le deliberazioni di assemblea posso disporre l’assegnazione nominativa, in via esclusiva e ripetutamente, a favore di singoli condòmini, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio della loro autovettura.
Tale scelta di assegnazione parziale ad alcuni condomini sottrae agli altri l’utilizzazione del bene comune ex art. 1117 codice civile e crea i presupposti per l’acquisto da parte del condòmino della relativa proprietà a titolo di usucapione.
