Omologabilità della Proposta di Piano del Consumatore per la Soluzione della Crisi da Sovraindebitamento

Cassazione 21.02.2024, n. 4622

“Va difatti ribadito l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (si vedano Cass. n. 17834/19; n. 17391/20; n. 22291/20), che ha superato il precedente di segno diverso, rimasto ormai isolato (Cass. n. 5418/18, punto 11), secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi ( cioè che godono del privilegio su tutti gli altri debiti- n.d.r) anche oltre il termine di un anno dall’omologazione, previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”

“Coerentemente, si è aggiunto, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19).”

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