Danni da sinistro stradale: il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto inoccupato

Corte di Cassazione, sezione III 19 marzo 2014, n. 6341 – La Cassazione già dal 2014 ha definito con chiarezza i principi che regolano il danno da riduzione della cacità lavorativa specifica e la quantificazione conseguente.

L’accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di ricarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione di reddito; detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, una attività produttiva di reddito.”

La liquidazione del danno, peraltro, non può essere fatta in modo automatico in base ai criteri dettati dall’art.4 legge 26 febbraio 1977, n. 39, che non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa. La prova senza dubbio grava sempre sul danneggiato ma può essere data anche in via presuntiva, sempre che sia certa la riduzione di capacità lavorativa specifica.

Dello stesso tenore la Cassazione sez. III, 10 luglio 2020, n.24481 che censura la Corte di Appello di Napoli.

“La sentenza impugnata si rivela anzitutto errata in diritto là dove – nel ritenere ostativo al riconoscimento del reclamato danno da riduzione della capacità lavorativa specifica lo stato di disoccupato dell’attore al momento del sinistro -omissis – – esprime una regola di giudizio in contrasto con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui un danno patrimoniale da incapacità permanente può essere sofferto anche dal disoccupato, quando i postumi delle lesioni siano tali da comportare per lui la perdita o la riduzione del verosimile reddito che, continuando a proporsi sul mercato del lavoro, avrebbe alla fine ottenuto secondo le proprie capacità” ( Cass. 30.11.2005 n. 26081; Cass. 18.05.1999, n.4801; Cass. 15.04.1996, n.3539)

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