- CASS., SEZ. I CIV., Ordinanza, (data ud. 27/10/2023) 25/03/2024, n. 7961
Divorzio – Revoca assegnazione della casa coniugale – aumento assegno di divorzio
La vicenda trae origine dalla premessa che un uomo (odierno ricorrente in Cassazione), dopo alcuni anni dalla sentenza di divorzio, aveva ottenuto la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla sua ex moglie per via della sopravvenuta maggiore età e indipendenza economica dei figli.
La donna (resistente in Cassazione), in ragione del fatto di essere stata costretta a lasciare l’abitazione, aveva formulato la domanda di vedersi riconosciuto un aumento dell’assegno divorzile da 800,00 a 1.500,00 euro mensili, per far fonte al presumibile pagamento di un canone di locazione.
La richiesta, inizialmente rigettata dal Tribunale, veniva, invece, accolta in sede di appello.
L’ex marito si è quindi trovato costretto a ricorrere in Cassazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso depositato, ribadendo il principio secondo cui le modifiche delle condizioni economiche dei coniugi possono giustificare la revisione dell’assegno divorzile.
In particolare, la revoca dell’assegnazione della casa familiare, può costituire una sopravvenienza rilevante, tale da incidere sull’equilibrio patrimoniale precedentemente stabilito.
I giudici di legittimità sono giunti a tale considerazione, nonostante, la resistente avesse comunque trovato un alloggio in un immobile di proprietà del padre senza, quindi, essere costretta a sostenere oneri aggiuntivi.
Per la Cassazione, quindi, la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, pur non implicando direttamente nuove spese per l’ex moglie, impone, in ogni caso, una revisione dell’assegno divorzile.
