- TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, II SEZ. CIVILE, 10/04/2024
Provvedimenti riguardo ai figli – lesione alla bigenitorialità – affidamento e collocamento dei figli – istruzione scolastica del minore.
Il padre, dopo diversi anni dalla nascita della figlia (2020), aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento della paternità. Nella stessa sentenza, il Giudice aveva affidato la minore ai Servizi Sociali competenti di Venezia, incaricando quest’ultimi di organizzare i turni di frequentazione padre-figlia, collocando la minore presso la madre.
Con successivo ricorso ex art. 709 ter cpc, il padre chiedeva di collocare presso di sé la figlia minore, con regolamentazione della relazione di costei con la madre o, in subordine, adottarsi tutti i provvedimenti opportuni o necessari al fine di garantire al padre il pieno diritto di visita con la figlia.
Il ricorrente, infatti, lamentava di non riuscire a vedere la figlia: gli ultimi contatti risalivano al marzo del 2020 (circostanza non contestata neppure dalla madre).
Al contempo, il ricorrente riferiva che anche i Servizi Sociali affidatari non erano riusciti a mettersi in contatto con la madre, che si rendeva, di continuo, irreperibile e ostinandosi a nascondere la minore anche ai suoi legittimi affidatari.
Non solo. A perdere traccia della minore era stata persino la pediatra, dato che, come riferiva il padre, l’ultima prescrizione medica risaliva addirittura al gennaio del 2020.
La scuola della minore riferiva, inoltre, che la madre aveva unilateralmente comunicato alla scuola l’intenzione di impartire alla figlia l’educazione parentale.
Neppure la curatrice speciale nominata dal Tribunale era riuscita mai ad ascoltare la madre.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale adito decise di escludere la collocazione prevalente della minore presso il padre – dato che solo per due anni lo stesso aveva incontrato, e solo per poche volte, la minore in una tenera età – disponendo un collocamento diurno extrafamiliare della minore.
Oltre alla lesione del diritto alla bigenitorialità paterna, Il Tribunale valutò il fatto che la madre, impartendo alla figlia, per decisione unilaterale, una educazione scolastica parentale ( cioè fornita in casa dalla madre) privava la minore “dei basilari contatti sociali tipici della sua età” (cfr. art. 34, I co. Cost.), ledendo un suo diritto costituzionale che statuisce che “la scuola è aperta a tutti”, con ciò precludendole “l’inserimento nelle formazioni sociali atte allo sviluppo della sua personalità o sottraendola a periodiche verifiche del suo sviluppo psico-fisico”.
Il Tribunale, pertanto, ha così concluso, fermo restando l’affidamento della minore ai Servizi Sociali:
ordinare alla curatrice speciale di iscrivere la minore all’istituto scolastico competente;

- ordinare ai Servizi Sociali competenti di calendarizzare le visite padre-figlia;
- condannare la madre ad una sanzione pecuniaria di 500,00 euro per ogni giorno di rifiuto a dare corso all’obbligo di frequenza scolastica della minore e/o a quello di collocamento extrafamiliare diurno.
