Responsabilità genitoriale-provvedimenti ex art. 333c.c.- Violenza domestica

CASSAZIONE, SEZ.I, Ord. 30.04.2024 , n. 11631

Nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale in cui siano adottati i “provvedimenti convenienti” di cui all’art. 333c.c.,ove venga dedotta la commissione di condotte di violenza domestica ( come definita dalla’art.3 della Convenzione di Istanbul , ratificata in Italia con la legge n.77 del 2013 ), il giudice anche con riferimenti a fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022 , se non esclude l’esistenza di tali fatti e intenda adottare i menzionati provvedimenti, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare , nel caso concreto , possibili situazioni di vittimizzazione secondaria.

Che cosa è la vittimizzazione secondaria ?

La vittimizzazione secondaria, diversamente dalla vittimizzazione ripetuta da attribuire allo stesso autore, è quindi effettuata dalle istituzioni con cui la vittima viene in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali, e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti.

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