La Cassazione fa chiarezza riguardo ai sostegni economici dei figli maggiorenni

Le controversie tra i genitori che riguardano il mantenimento dei figli minorenni sono numerose.

In primo luogo va individuata nei suoi precisi contorni la situazione economica del maggiorenne che non è autonomo e deve pertanto essere supportato dai genitori perché non ha un lavoro , ha un lavoro che non produce un sufficiente reddito, non ha completato il percorso di studi ma si sta impegnando per raggiungere il risultato oppure tergiversa e non si dedica come dovrebbe per completare gli studi oppure rifiuta tutte le proposte di lavoro anche in linea con la sua formazione professionale.

Altro motivo di conflitto fra genitori separati è il versamento dell’assegno di mantenimento per il figlio quando questi non vive più con un genitore perché frequenta un corso universitario e/o di studi lontano dalla casa ove aveva la residenza famigliare

La Cassazione Civile si è espressa recentemente in modo molto chiaro con la sentenza n. 30179 del 22 novembre 2024.

“La legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste anche quando il figlio si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora questo luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare periodicamente ritorno e sempre che il genitore sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”.

La Cassazione distingue il caso del figlio maggiorenne ma non autonomo che studia lontano da casa ed è pertanto economicamente non autosufficiente ; per tale motivo potrebbe in via giudiziale chiedere un assegno di mantenimento rivolgendosi in prima persona al Tribunale nei confronti del genitore tenuto al suo sostentamento affinché possa continuare gli studi e mantenersi, pagare un affitto e quanto altro serve sino alla raggiunta autonomia.

Tale diritto è riconosciuto.

Nell’ipotesi in cui il figlio maggiorenne mantenga il vincolo di residenza con uno dei genitori, continui a frequentare la casa ove abitava prima di trasferirsi presso il luogo ove studia, vi ritorni periodicamente per le vacanze, per il supporto e il legame che lo lega al genitore o per motivi di salute o economiche o necessità di qualsiasi tipo, la Cassazione conferma il diritto del genitore definito “riferimento stabile” a richiedere e percepire l’assegno di mantenimento per provvedere nell’immediatezza al sostentamento del figlio maggiorenne presso il luogo ove sta svolgendo gli studi.

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