Giudice e Provvedimenti Provvisori: La Nuova Normativa Familiare

Il nuovo art. 473-bis 15 cpc regolamenta i provvedimenti indifferibili e urgenti nei giudizi familiari.

La norma stabilisce che il Giudice , nelle ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile emetta, provvedimenti nell’interesse dei figli ancor prima che venga sentito l’altro genitore.

Tale provvedimenti possono in tutto o in parte anticipare i provvedimenti di merito riguardanti i figli e le stesse parti, i genitori , nei limiti delle domande da questi ultimi proposte.

La norma espressamente prevede che “ in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato, assunte ove occorra sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli. …….Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica. “

In applicazione di tale norma il Tribunale di Venezia ( 20 settembre 2023 ) valutata la documentazione depositata con il ricorso per separazione che rappresentava una situazione pregiudizievole per i minori ha assegnato in via provvisoria e urgente la casa coniugale alla ricorrente al fine di di salvaguardare il diritto a vivere serena nel proprio ambiente domestico “e ha disposto la collocazione presso di sé dei figli minori.

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