Pene da sei mesi e fino a quattro anni di reclusione per molestie reiterate (c.d. Stalking) che possono essere aumentate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o anche da persona che sia legata ad altra da una semplice relazione affettiva o di fidanzamento. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
E’ quanto prevede il nuovo articolo 612 bis del codice penale che punisce il comportamento di chi “ con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Sino a quando non è proposta querela che, per questo tipo di reato deve esser formulata entro 6 mesi, è previsto che la persona offesa possa esporre i fatti al questore il quale potrà ammonire oralmente l’autore della condotta.