La sentenza Cass. Civ. n. 5657 del 2019, conferma i contenuti della pronuncia 20 aprile 2018 , n. 9933 .
Il decreto ingiuntivo – pur munito di provvisoria esecuzione – che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione , divenute non più impugnabili – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento .
In carenza di tale condizioni , il titolo azionato in sede di verifica è semplicemente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c e come tale inopponibile al fallimento.