FALLIMENTO – Inopponibile al fallimento in sede di verifica dei crediti il decreto ingiuntivo del dipendente per retribuzioni non percepite

La sentenza Cass. Civ.  n. 5657 del 2019, conferma i contenuti della pronuncia 20 aprile 2018 , n. 9933 .

Il decreto ingiuntivo  – pur munito di provvisoria esecuzione – che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell’opposizione ovvero ordinanza di estinzione , divenute non più impugnabili  – per decorso del relativo termine – prima della dichiarazione di fallimento .

In carenza di tale condizioni ,  il titolo azionato in sede di verifica è semplicemente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c e come tale inopponibile al fallimento.

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