L’amministratore del Condominio è ritenuto responsabile di aver cagionato la morte di XXXXX. XXXXXXX ,operaio deceduto il 2 agosto 2010 a seguito di precipitazione al suolo dal terrazzo di immobile condominiale a causa del mancato allestimento di opere provvisionali per la prevenzione della caduta dall’alto e per il mancato impiego di cintura di sicurezza con apposita fune di trattenuta.
I profili di colpa contestati nel capo di accusa attengono, quanto all’ amministratore, alla omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore in relazione ai lavori commissionati ed affidati al lavoratore ed alla omessa predisposizione in fase di progettazione di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli (artt. 90, comma 1 e comma 9, lett. a, e 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
La condanna deriva dal riconoscimento ad opera della Corte di Appello territoriale, in capo all’amministratore di condominio, della posizione di garanzia derivante dall’essere lo stesso committente dei lavori per avere affidato gli stessi all’infortunato.
Infatti, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di opera, il committente, anche quando non si ingerisce nell’esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi scelti in relazione ai lavori affidati (Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2014, Heqimi e altri,).
La Cassazione pertanto conferma la condanna comminata in appello all’amministratore del Condominio dichiarato responsabile del fatto-reato e conseguentemente lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La sentenza in questione inoltre ha chiarito che nell’ipotesi in cui, come nel caso concreto, si giunga – dopo una sentenza assolutoria in primo grado – ad un riforma , ai soli effetti civili, non è necessario ripetere la escussione dei testi sentiti in primo grado.
Tale posizione non va in contrasto con la nota sentenza a sezioni Unite n. 27620 del 28.04. 2016 che impone di rinnovare l’istruzione dibattimentale, ma richiama la di poco successiva sentenza n. 19.958 del luglio 2016 che statuisce : «Non sussiste l’obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell’assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove» ( Cass. Sez. 3, n. 19958 del 21.7.2016)