Separazione e divorzio : ll Giudice non può aumentare in via automatica l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla disponibilità economica del padre

Materia di separazione e divorzio, 

Con la  ordinanza del 10 ottobre 2018 n. 25134 la Cassazione ribadisce alcuni importanti principi in materia di mantenimento dei figli minori. In particolare la Cassazione sottolinea che  ” nella determinazione dell’assegno di mantenimento debba tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’articolo 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità’ di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro eta’ lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita’ di cura e di educazione.”

Pertanto, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito deve individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Tale ragionamento ha portato la  Suprema Corte  ad affermare che il giudice non può aumentare l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla ingente disponibilità economica del padre, senza guardare alle reali esigenze del minore e senza effettuare una valutazione comparativa dei redditi dei genitori.

L’assistenza morale e materiale, la stabile organizzazione domestica, l’impegno di cura ed educazione non son pertanto quantificabili solo economicamente.

(Cass., 10/07/2013, n. 17089; Cass., 22/03/2005, n. 6197);

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