Sovraindebitamento e emergenza Covid-19 : che cosa succede ai piani del consumatore già approvati ?

Nel 2012, il nostro Legislatore, sulla scia di molti ordinamenti stranieri, che avevano allargato l’ambito di applicabilità delle procedure concorsuali “tradizionali” anche a soggetti che ne erano esclusi (piccole imprese, professionisti, consumatori), ha creato uno specifico strumento mirato a fronteggiare il problema dell’indebitamento crescente, introducendo una procedura, ad impulso volontario del debitore, diretta a comporre determinate situazione di crisi o insolvenza e con effetti esdebitatori.

La normativa ha visto una importante riforma con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, la cui entrata in vigore è stata differita al prossimo 1°settembre 2021 dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale, 8 aprile 2020, n. 94), comunemente denominato DECRETO LIQUIDITÀ

Con specifico riferimento al sovraindebitamento, il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – che estende anche al nostro Paese il principio di origine comunitaria della c.d.seconda opportunità – si propone di colmare le lacune della precedente normativa, risolvendo molte delle questioni più controverse, recependo la giurisprudenza di legittimità e di merito che, negli anni, si è occupata dell’istituto.

E’ indubbio che chi ha fatto accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nella attuale situazione determinata dal blocco delle attività imprenditoriali e commerciali, dal ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti , potrebbe trovarsi nella impossibilità di rispettare gli accordi. Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con documento pubblicato lo scorso 6 aprile, ha fornito alcune soluzioni interpretative per consentire di adeguare l’attuale contesto emergenziale alle previsioni della L. n. 3/2012.

Si tratta, in particolare, di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto piu` possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti. E’ infatti già previsto dalla normativa che nell’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, si possa con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento , chiedere una modifica del piano e una revisione delle condizioni già omologate. Il ricorso a tale procedura però impone di ripercorrere tutte le fasi e gli adempimenti previsti dalla legge.

Le indicazioni che vengono dal Consiglio Nazionale dei commercialisti suggeriscono di rivolgersi direttamente al Giudice delegato , con apposita istanza, per proporre la nuova soluzione , con l’auspicio di individuare, per ciascuna procedura, la soluzione migliore per affrontare questo periodo di emergenza e giungere, quanto prima, all’omologazione di un nuovo progetto per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

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