Cassazione Civile , 12.11.2021 , n, 34100 : “Le tasse universitarie, rette di collegio e libri di studio, corrispondono a bisogni ordinari per uno studente universitario e non hanno il carattere di eccezionalità o imprevedibilità, essendo quantificabili in anticipo. Tali spese devono intendersi incluse nell’ammontare dell’assegno di mantenimento ordinario posto a carico di uno dei due genitori e non nelle spese straordinarie.“
Dopo la nota sentenza a SEZIONI UNITE (n. 379 del 13 gennaio 2021) che ha chiarito e determinato un distinguo molto chiaro tra “spese straordinarie ” e spese che rientrano nell’ammontare dell’assegno di mantenimento ordinario, ecco una nuova pronuncia che fa applicazione del principio su esposto. Il criterio guida è la possibilità di quantificare in anticipo tali spese che non sono pertanto né imprevedibili né eccezionali ( nel significato che viene attribuito normalmente a questo aggettivo e che leggiamo alla voce eccezionale (Treccani online ): – 1. che costituisce un’eccezione, che deroga alla norma; d’eccezione, raro, senza precedenti, straordinario. ↑ irripetibile, unico. ↓ anomalo, anormale, atipico, fuori del comune, inconsueto, infrequente, insolito, inusitato, inusuale, particolare.)

Nella quotidianità della prassi giudiziaria – ed in specie nel Tribunale di Bergamo e nella Corte d’Appello di Brescia – si è sino ad oggi fatto ricorso ad un protocollo , una sorta di elenco che contempla le spese ( in genere mediche, scolastiche, vacanze, sport, ripetizioni , mensa, ed altre ) che non sono comprese nell’ordinario assegno di mantenimento per i figli. Tali spese sono sostenute ” a parte” e nella grande maggioranza dei casi ripartite fra i due genitori in base ad una percentuale che viene predeterminata negli accordi e nei provvedimenti giudiziali . Tali categorie di spese sono state denominate fino ad oggi “straordinarie” o in alcune occasioni ” che non rientrano nell’assegno periodico”.
La Cassazioni oggi ci impegna ad un nuovo vocabolario e in particolare a modificare gli accordi, perfezionati in sede di separazione e divorzio, via via che i figli crescono ed affrontano nuovi percorsi di studio, spesso lontano da casa, con costi per il soggiorno e il trasporto che al momento del perfezionamento dei provvedimenti giudiziali non sono facilmente “quantificabili” e che vanno ad incidere – per esempio – sull’assegno divorzile
Il caso trattato dalla sentenza in oggetto riguarda una procedura di divorzio a seguito della quale si stabilisce che il padre versi direttamente l’assegno di mantenimento. Parallelamente viene revocato l’assegno alla madre con il quale il figlio vive. La Cassazione però fa chiarezza e annulla la sentenza rinviando le parti avanti alla Corte di Appello competente, richiamando alcuni principi ormai pacifici.
Vedi : Chi decide sul versamento diretto al figlio ?