E’ legittima la sentenza che condanna l’imputato per il reato previsto e punito dall’art. 570, comma 2, n.2, per aver omesso di corrispondere la somma stabilita quale contributo di mantenimento per i tre figli minori.
I Giudici di merito hanno subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’integrale corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento per il periodo dal settembre 2011 al marzo 2012 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
L’imputato ricorre in Cassazione e chiede che venga censurata la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno.
La Cassazione ha confermato la sentenza di Appello. La Cassazione osserva che solo nella ipotesi di assoluta incapacità economica – che l’imputato doveva dimostrare – il Giudice può concedere il beneficio della sospensione della pena, senza condizionarlo al pagamento di tutti gli assegni arretrati dovuti al mantenimento dei figli.
Cass. Penale n. 52730/17