Il credito relativo al mantenimento dei figli è “propriamente alimentare” perché presuppone uno stato di bisogno strutturale; mentre il mantenimento del coniuge non ha la stessa struttura, nascendo (non necessariamente dallo stato di bisogno, ma) dal diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale, quand’anche attenuato per la separazione. Lo stabilisce la Cassazione

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 6 giugno 2026, n. 18230.

Mantenimento del coniuge

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