INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – PRESCRIZIONE
E’ stata ribaltata dai giudici della Cassazione la sentenza con cui la Corte di merito si era pronunciata in ordine all’azione promossa da un avvocato per opporsi alla nota INPS di pretesa del pagamento di contributi per la Gestione Separata relativamente all’esercizio 2004.
Nella decisione di merito, la Corte d’appello aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente accogliendo, invece, la sua domanda di applicazione delle minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva in luogo di quelle previste per l’evasione. Contro questa statuizione, il professionista aveva promosso ricorso in sede di legittimità. In proposito, la Suprema Corte con la sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018 ha ricordato come, in tema di contributi cosiddetti “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.
Vale, in proposito la regola secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Posto, così, che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quest’ultima, infatti, “come dichiarazione di scienza” non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
IN AZIENDA I LAVORATORI AUTONOMI TUTELATI COME I DIPENDENTI
Cassazione civile, sentenza 6.05.2009, n. 18998
In azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori. Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza n.18998 del 6 maggio 2009 , ha respinto il ricorso di un impresa e del suo direttore delegato alla sicurezza condannato per omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore autonomo che spesso, dopo l’orario di lavoro, si fermava per arrotondare facendo qualche extra.
LICENZIAMENTO PER IL LAVORATORE CHE DURANTE LA MALATTIA SVOLGE ALTRA ATTIVITA’
Cassazione sez. Lavoro, sentenza 12.04.2009 n. 9474
L’espletamento di altra attività lavorativa ed extra lavorativa durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione. Lo ha stabilito la Cassazione giudicando in merito ad un lavoratore che durante il periodo di malattia guidava una grossa moto per recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa dimostrando così scarsa attenzione alla propria salute, ai doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre che dimostrando che lo stato di malattia non era assoluto tanto da permettere l’espletamento di un ulteriore attività.