IL CASO: Alienazione Parentale
Il procedimento di separazione tra coniugi si conclude con l’affido condiviso del figlio minore della coppia e il collocamento dello stesso presso la madre, con predisposizione di un calendario di visita tra padre e figlio. Il padre ricorre contro la madre denunciandone l’atteggiamento ostruzionistico finalizzato a compromettere il regolare svolgimento del suo diritto di visita. La madre non nega la circostanza, ma la giustifica, esibendo la denuncia sporta contro il padre per atti di violenza sessuale in danno del figlio. Nell’ambito del procedimento penale viene disposto incidente probatorio sul minore al fine di accertarne la personalità, la capacità di comprensione e rievocazione dei fatti nonché l’esistenza di problematiche psicopatologiche ancora in corso. Terminato il procedimento penale con il proscioglimento del padre da ogni capo di imputazione, dalla perizia risulta una figura genitoriale positiva per il bambino, in grado di relazionarsi con il piccolo in maniera corretta. Il Tribunale di Castrovillari prende una decisione di forte impatto emotivo sul minore, scegliendo l’allontanamento del minore dalla madre, in quanto lesivo per la sua crescita, collocandolo per un periodo di mesi 6 presso una Comunità e stabilendo che al termine di tale periodo il minore sia trasferito presso l’abitazione del padre, a cui viene affidato in via esclusiva. Il Tribunale così decide ritenendo configurata una alienazione parentale in quanto la madre, con i condizionamenti esercitati sul figlio, ha annientato il rapporto del minore con il padre, compromettendo il suo equilibrio interiore, così da esporlo ad un alto rischio di relazioni sociali e affettive disfunzionali. Stabilisce l’affidamento esclusivo al padre il quale, nel corso del giudizio, ha sempre mostrato particolare attenzione alle esigenze del figlio e ha manifestato rispetto verso la figura materna, ritenuta dallo stesso essenziale per la serenità del figlio, nonostante l’alto livello di conflittualità coniugale, così rivelando un’indubbia maturità.
Tribunale di Castrovillari Sent. n 728/2018
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
SENATO – APPROVAZIONE DEL DDL 2805
PARIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FIGLI NATI DENTRO E FUORI DAL MATRIMONIO
Il Senato ha approvato, all’unanimità e con modificazioni, in data 16.5.2012, il DDL 2805 recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” che elimina ogni distinzione tra figli legittimi e naturali, uniformando il loro diritto al mantenimento, all’educazione ed all’assistenza morale, al godimento di relazioni di parentela con i conseguenti effetti anche patrimoniali conferendo delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che comporterà la parificazione del trattamento giuridico dei figli nati dentro e fuori dal matrimonio. Il testo approvato pone così fine alla storica discriminazione tra figli legittimi e naturali, che ancora permea la nostra legislazione e che neppure la riforma del 1975 era riuscita ad eliminare. Nonostante l’unanimità raggiunta dal Senato su tale fondamentale principio, si è giunti ad una soluzione di compromesso quanto alla ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale minorile con riformulazione dell’art. 38 disposizioni di attuazione codice civile. Si è attribuito infatti al tribunale ordinario, tra l’altro, la competenza per i procedimenti in materia di 317 bis c.c., nonché quelli relativi alla potestà genitoriale di cui all’art.330 e 333 c.c., qualora sia pendente tra le stesse parti un procedimento di separazione personale, di divorzio ovvero ex art. 316 codice civile E’ altresì stato approvato un emendamento che introduce espressamente disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento, nonché altre misure con cui si viene a rafforzare la tutela dei figli equiparandoli tra di loro.