La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 3.09.2018 n. 21583 ha risolto la questione relativa all’insinuazione al passivo di un fallimento attraverso un decreto ingiuntivo chiarendo che se il decreto ingiuntivo non è munito di esecutorietà, prima della dichiarazione di fallimento, non si ritiene che possa qualificarsi come passato in cosa giudicata formale e sostanziale e di conseguenza non è opponibile al fallimento.
Ed invero, secondo i Supremi Giudici, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo qualora il giudice dopo avere controllato la notificazione lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art 647 cpc. Si tratta di una attività di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del giudizio del processo di ingiunzione ed a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Ne consegue, pertanto, che se tra l’emissione del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva sopravviene una dichiarazione di fallimento, il creditore non potrà fare valere il decreto ingiuntivo per far valere il proprio credito. Il credito, infatti, potrà essere ammesso al passivo solo sulla base di una valutazione di tutti gli elementi probatori forniti dal creditore con esclusione del decreto ingiuntivo.
Corte di Cassazione ordinanza n. 21583/2018