La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27050/2018, ha stabilito che non deve ritenersi indispensabile la forma scritta per la conclusione e la prova della donazione indiretta.
Secondo la Corte, è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l’art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall’art. 769 cod. civ., non richiama l’art. 782 cod. civ., che prescrive l’atto pubblico per la donazione. Ciò va in contrasto con il principio secondo cui per la validità delle donazioni indirette, cioè quelle di liberalità, realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall’art. 782 cod. civ., l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso, che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato per realizzare tale scopo.
Cass. Civile n. 27050/2018