Tribunale di Milano Sez. IV, 21 Aprile 2011
E’ effetta da nullità, per difetto del requisito di forma, la donazione diretta di una somma di denaro, nel caso in cui avvenga mediante il trasferimento di titoli dal conto deposito del donante al conto di deposito del donatario. Trattasi di un negozio a titolo gratuito in forza del quale vi è un’attribuzione patrimoniale priva di controprestazione. Lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione, non si identifica con un intento benefico o altruistico, bensì con lo scopo obiettivo che si raggiunge attraverso la gratuita attribuzione del bene al donatario. Essa, però, ove non effettuata nelle forme di cui all’art. 782 c.c. è nulla con la conseguenza che il controvalore dei titoli trasferiti va fatto rientrare nel patrimonio del donante per effetto della collazione.
Trib. Milano Sez. IV, 21.4.2011 Be.ro c. Be.El.
c.c. art. 782