Estratto da Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27083 Anno 2018
“ – costituisce principio consolidato e condiviso da questo Collegio
l’affermazione secondo la quale i balconi aggettanti, costituendo un
“prolungamento” della corrispondente unità immobiliare,
appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi
considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi
decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si
inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo
esteticamente gradevole (ex multis, Sez. 2, n. 6624, 30/4/2012, Rv.
622451);
– perché il costo del recupero debba imputarsi al condominio non
occorre che l’edificio mostri particolari pregevolezze artistiche o
architettoniche, essendo sufficiente che il rivestimento esterno al
balcone contribuisca alla gradevolezza estetica dell’intiero manufatto;
– una tale valutazione, svolta dal Giudice d’appello, il quale ha
direttamente visionato i reperti fotografici, non è in questa sede
sindacabile;”
Fonte Italgiure