Condominio. Diritto di ottenere l’esibizione dei documenti contabili. No ulteriore compenso all’amministratore.

Il nuovo art. 1129, comma 2 del codice civile  prevede che l’amministratore comunichi i luoghi dove sono contenuti i registri di cui ai numeri 6)  e  7) dell’art. 1130 c.c., nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne visione gratuitamente. 

La Cassazione ha precisato che il diritto del condomino di prendere visione dei documenti contabili ed eventualmente di estrarne copia  non deve comportare un onere economico per il condominio ( Cass. Civ. Sez. II, 28 febbraio 2018, n. 4686)

Non è pertanto previsto che si debba fissare un appuntamento e concordare il giorno dell’accesso .

Il rilascio di copia, firmata dall’amministratore , è soggetto al rimborso delle sole spese di copia . 

I numeri 6 e 7  dell’art. 1130 c.c. contengono inoltre  l’elencazione di tutti i registri condominiali : anagrafe del fabbricato, verbali di assemblea, nomina e revoca amministratore, registro di contabilità .

 

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