La Cassazione ha sempre negato la possibilità di concedere la sospensione della revoca della patente nell’ipotesi di condanna per guida in stato di ebbrezza.
Il caso trattato da Cass. Pen. 12.12.2018, n. 56962 ha determinato un cambiamento di rotta ed ha altresì chiarito la applicabilità della norma premiale ( sanzione sostitutiva ) non solo all’ipotesi di “sospensione ” della patente ma anche di “revoca” della stessa , con conseguente estinzione del reato.
Solo all’esito positivo del lavoro il Giudice potrà dichiare la estinzione del reato e trasmettere gli atti al Prefetto, competente in via esclusiva sulla eventuale applicazione della pena accessoria della revoca della patente.
In attesa della decisione del Prefetto e della verifica del compiuto svolgimento del lavoro di pubblica utilità , la revoca della patente va sospesa.
Redazione a cura di avv. Liana M. Nava