« Il riconoscimento dell’efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d’intenzione, munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l’istituto dell’adozione;
la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull’interesse del minore, nell’ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983».
La Cassazione ( maggio 2019 ) accoglie pertanto il ricorso proposto dal Ministero e dal Sindaco e rigetta la domanda di riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero di filiazione che non può trovare spazio nel nostro ordinamento giuridico.
Indica la via dell’adozione per il padre ( definito d’intenzione o padre sociale ) nell’interesse del minore.