La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che che l’uso ripetuto e costante della violenza fisica e morale nei confronti dei figli, anche se compiuta dal genitore con l’intenzione di educare e “animus corrigendi” non può mai ritenersi giustificata.
Inoltre, non può costituire una scriminante – e pertanto una giustificazione – l’utilizzo della violenza in quanto consuetudine nella cultura del genitore che nel caso in oggetto era di estrazione senegalese.
In questo caso, dunque, la Corte ha ritenuto non configurabile il reato di eccesso educativo ma quello di maltrattamenti in famiglia, reato molto più grave e sanzionato con una pena che può arrivare sino a sette anni di reclusione ( se derivano lesioni gravi o gravissime sino a 15 anni; in caso di morte 24 anni )
Cass. Pen. , sentenza n.36832 del 2019
Nota avv. Nava 31.10. 2019
Nel luglio 2019 la norma è stata modificata con l’aggravamento delle pene e l’inserimento del nuovo secondo comma ( fatto commesso in presenza o in danno di persona minore, donna in stato di gravidanza o di persona in stato di disabilità )