Tutela penale per i figli anche se i genitori non sono sposati

Fatto: un genitore è sottoposto a procedimento penale perché non adempie all’obbligo di versamento delle somme a titolo di mantenimento della figlia minore.  Si difende sostenendo che non essendo sposato, la norma penale non è applicabile.

La  sentenza  di condanna della Cassazione chiarisce l’evoluzione della normativa e della giurisprudenza .

Motiva la sentenza : ” Infondata è anche la deduzione difensiva seconda la quale i giudici  non hanno preso in considerazione la circostanza che il ricorrente non era stato sposato con la madre della minore, beneficiaria del trattamento economico stabilito dal giudice civile, in quanto i genitori semplicemente convivevano e, pertanto, la insussistenza del reato di cui all’art. 3 della legge n.  54 del 2006 perché applicabile solo nell’ipotesi di omesso versamento dell’assegno a favore dei figli nati da genitori coniugati e, quindi, in relazione ad epiloghi del rapporto  coniugale per separazione, divorzio o nullità del matrimonio.”

La tesi sostenuta dall’imputato è stata avallata in passato dalla Corte (Sez. 6, n.2666 del 07/12/2016, ) ma è stata, tuttavia, superata da un più recente orientamento per il  quale si è ritenuto che, in tema di reati contro la famiglia, è configurabile il reato di cui all’art. 3, legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in caso di omesso versamento, da parte di un genitore, dell’assegno periodico disposto dall’autorità giudiziaria in favore dei figli nati fuori dal matrimonio (Sez. 6, n. 14731 del 22/02/018 ; Sez. 6 n. 12393 del 31/01/2018, ; Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017 ). Il nuovo orientamento è dovuto  alla nuova disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla l. 20 maggio 2016, n. 76 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis. cod. civ.

Le disposizioni introdotte da tale legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati e tale riferimento  deve essere ricondotto a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto all’assegno di mantenimento .

 

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