Cass. Civ., I Sezione, 28.9.2001, n. 12130
In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza.
Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Nota avv. Nava
Il principio illustrato dalla Corte nel 2001 è tutt’ora valido.
L’addebito può essere pronunciato solo vi è la prova che la causa della separazione è da ricollegare al comportamento denunciato e non , al contrario , la conseguenza di una crisi già in atto.