La Cassazione con una chiara sentenza del Gennaio 2019 ritorna sul tema delle differenze fra demolizione e ristrutturazione e concetto di nuova costruzione.
La ristrutturazione si configura quando gli interventi riguardino un edificio del quale sussistano le componenti essenziali ( in via indicativa : il tetto o copertura, i muri perimetrali, le strutture orizzontali ) e tali elementi rimangano inalterati .
La ricostruzione si ha quando gli elementi essenziali su indicati siano venuti meno – non esistano più – per un evento naturale ( es. incendio ) o per una demolizione volontaria, e l’intervento edilizio porti al fedele ripristino dell’edificio preesistente e al precedente stato di fatto.
Nell’ipotesi in cui si verifichino “aumenti” , si è in presenza di una nuova costruzione.
Valutato il singolo caso di specie , si avrà applicazione della disciplina vigente al momento in tema di distanze in due ipotesi :
- quando lo strumento urbanistico preveda una norma esplicita in materia di prescrizioni sulle maggiori distanze per le nuove costruzioni ed estenda la norma anche alle ricostruzioni ;
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