Revoca e/o sospensione della patente – Omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime : La Corte Costituzionale interviene

La Corte Costituzionale è stata investita della questione di incostituzionalità dell’art.222, comma 2, quarto capoverso del codice della strada .  La complessa e articolata sentenza  dell’aprile  2019 passa attraverso la ricostruzione storica delle norme che hanno riguardato le  ipotesi di omicidio stradale e lesioni stradali gravi o gravissime. Non è possibile qui riportare l’ampio impianto motivazionale della Corte, ma sono di interesse alcuni passaggi che ci ricordano il profilo delle norme penali in oggetto .

Nel 1966 i due reati  di omicidio colposo (art. 589 c.p.)  e lesioni personali colpose (art.590 c.p. )  furono oggetto di una riformulazione : per l’omicidio (  art.589)   fu previsto un aumento di pena nell’ipotesi di violazioni delle norme poste dal codice della strada ; per le lesioni personali colpose gravi e gravissime  con violazione di norme  della circolazione stradale fu delineata una ipotesi distinta.

Nel 2006 le pene furono incrementate in modo significativo : per l’omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale la pena aumentata fu definita nel minimo in due anni  di reclusione con un massimo di cinque anni .

Nel 2008 ulteriore inasprimento di pene con una nuova regolamentazione delle circostanze attenuanti e aggravanti : pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale  da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art.186, comma 2, lettera c) cod. della strada o da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.       La stessa aggravante per le lesioni  personali gravi o gravissime.

Nel 2016 il cambiamento radicale con l’introduzione di due  nuovi reati speciali: omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o  gravissime. Vi è però la valutazione del comportamento concorrente del soggetto coinvolto nell’incidente, in particolare dell’apporto di “minima importanza”.

Permangono le aggravanti  della guida in stato di ebbrezza alcolica e, per le lesioni, l’aggravante  dell’attraversamento di un incrocio con semaforo rosso. L’accertamento dei reati di cui stiamo trattando prevedeva in passato la sospensione della patente  da 15 giorni a  tre mesi ; per l’ipotesi più grave sino a due anni. Per l’omicidio fino a quattro anni . Con la riforma del 2010 viene introdotta la revoca della patente in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti quando si verifichino le due ipotesi delittuose.

La riforma del 2016 prevede sempre la revoca della patente per le ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali stradali  gravi o gravissime,  siano aggravate o meno. 

La Corte ha ritento illegittima la norma in questione in quanto troppo rigida e  non adeguata a considerare i diversi livelli  di colpevolezza per cui può essere in alcuni casi sproporzionata . Facendo chiarezza sulle difficoltà di lettura determinate dal susseguirsi delle norme ha statuito che il giudice ha il potere di graduare la pena accessoria.

In conclusione la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589 bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali ) ” 

“……il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria , in luogo della revoca della patente, la sospensione …”  

Corte Costituzionale ,sentenza 19 febbraio -17 aprile 2019, n.88

 

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