Il caso : Il Giudice delle Indagini Preliminari revoca la delibera emessa dal Consiglio dell’Ordine di Potenza con la quale aveva ammesso la richiedente in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
Su ricorso della richiedente si radica un procedimento avanti la Corte di Cassazione.
La ricorrente si duole della revoca del beneficio in quanto tale provvedimento viola l’art. 76 del d.p.r. n. 115 del 2002 ( Testo unico in materia di spese di giustizia ) poiché ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si deve considerare il solo reddito del soggetto istante, non potendo gli assegni di mantenimento percepiti per i figli ricadere sulla base imponibile. Precisa infatti di percepire un assegno dal coniuge per sé di euro 500,00 mensili e 750,00 euro per ciascuna figlia.
La Cassazione ritiene infondata la tesi della ricorrente e precisa che la questione è se gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dal nucleo famigliare costituiscano un reddito che deve essere indicato e considerato ai fine dell’ammissione al beneficio. La Corte ribadisce la precedente giurisprudenza che ha chiarito che ” al fine della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio si deve tener conto , nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno usufruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.”
L’art. 76, comma 3 del d.p.r. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce infatti che ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al patrocinio si deve tener conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini IRPEF risultanti dall’ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi “esenti”, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Pertanto ai fini dell’ammissione al patrocinio vanno computati anche i redditi esclusi dalla base imponibile IRPEF, in particolare i redditi esenti in quanto il legislatore ha inteso fare riferimento al reddito complessivo percepito o posseduto nel periodo di imposta.
La Corte conclude ritenendo corretta la decisione del Giudice del Tribunale di Potenza che ha tenuto conto anche del reddito derivante dagli assegni di mantenimento. La tesi è sostenuta anche da numerosi interventi della Corte Costituzionale che – sempre ai fini del Gratuito Patrocinio – ritiene rilevanti i redditi non assoggettati ad imposte o perché non rientranti nella base imponibile, o perché esenti, o perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione