PRESCRIZIONE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO SPESE RELATIVE AL MANTENIMENTO
Cassazione , Sez.1, n. 16561 anno 2019 – pubblicata il 31.07.2020
La Cassazione ribadisce il seguente principio ” In materia di mantenimento del figlio (nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto ) , il diritto al rimborso pro-quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha allevato , non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale “
Il CASO
Ricorre in Cassazione la madre di un ragazzo che si è vista respingere dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte di Appello la richiesta di condanna al rimborso pro-quota delle spese relative al mantenimento del figlio , da lei sola sostenute sin dalla nascita, oltre alle spese straordinarie e al risarcimento del danno.
Il padre sostiene che la richiesta di rimborso per il periodo anteriore al decennio sia prescritta e il Tribunale di Roma accoglie la sua tesi, condannandolo a pagare la sola somma di euro 1.637,15, debito maturato negli ultimi due anni. La decisione viene confermata dalla Corte di Appello.
LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
La Cassazione ribalta la sentenza della Corte d’Appello e evidenzia che l’azione di rimborso delle somme spese per il mantenimento era stata promossa dalla madre contestualmente alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ; in questo caso la domanda di rimborso serve per costituirsi un titolo. Chiarisce la Cassazione che titolo può essere utilizzato sempre e soltanto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità.
L’azione di rimborso delle spese che sono e saranno sostenute dal genitore che alla nascita riconosce il figlio, ha l’obiettivo di tutelare la parte più debole che si trova a provvedere per intero al mantenimento. Ciononostante, il mancato riconoscimento non fa venir meno l’obbligo dell’altro genitore di provvedere al figlio anche prima della dichiarazione di paternità in quanto sin dalla nascita sorge il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori.