CONDOMINIO – amministratore – revoca giudiziaria
“Nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio non è richiesto il patrocinio di un difensore legalmente esercente , ex art. 82, comma 3,cpc, trattandosi di un procedimento camerale plurilaterale tipico, che culmina in un provvedimento privo di efficacia decisoria, siccome non incidente su situazioni sostanziali di diritti o “status”. Pertanto ove si difenda personalmente e non rivesta anche la qualità di avvocato, il condomino che agisca per la revoca può chiedere, indicandole in apposita nota, unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate e non anche la liquidazione del compenso professionale, che spetta solo al difensore legalmente esercente .”
Cassazione, 23 gennaio 2017, n.15706
La sentenza citata è richiamata da Cassazione 28 luglio 2020, n. 15992 che condanna l’amministratore di Condominio alle spese di due gradi giudizio ( Tribunale e Corte di Appello di Firenze ), giudizi a seguito dei quali era stato revocato per gravi irregolarità nella gestione e condannato al pagamento delle spese processuali.
L’amministratore ricorre al giudice di legittimità sostenendo che trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, non poteva contenere alcuna disposizione sulle spese processuali.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’amministratore, condannandolo anche alle spese del procedimento avanti la Suprema Corte. La Corte precisa che non è necessaria la assistenza dell’avvocato nel procedimento di revoca giudiziaria dell’amministratore di condominio, giudizio connotato da eccezionalità ed urgenza ; tale procedura è destinata a garantire una rapida ed efficace tutela della corretta gestione amministrativa del condominio e sostituisce la volontà dell’assemblea.
Tuttavia, riguardo alle spese, se è disposta la condanna del soccombente nella procedura di revoca, tale statuizione è impugnabile in Cassazione.
