
Le spese stragiudiziali sono intrinsecamente diverse dalle spese processuali – le spese di causa – e sono risarcibili . Vanno valutate (e quindi risarcite) “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Cass. Civ. , ordinanza 10 dicembre 2021, n. 39384
Al supremo collegio ritorna la questione : Le spese legali (ovvero stragiudiziali) vanno liquidate autonomamente o possono essere confuse con quelle processuali?
La decisione
“le spese sostenute per l’attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l’instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle spese legali (giudiziali) […] la confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali” (Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685).
Al fine di chiarire la diversa natura delle spese legali maturate per l’ assistenza del danneggiato con l’obiettivo di ottenere il risarcimento del danno, la Suprema Corte già enunciava, quanto ribadito nella sentenza in commento: “ l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie”
(Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384 )
Cassazione Civile Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565; Cass. Civ. Sez. III
Se il giudice del merito riterrà che quella controversia poteva essere definita, con l’attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non v’è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale e non hanno nulla a che vedere con quella giudiziale.
Infatti, la spesa di questa attività non può essere esclusa per il fatto che l’intervento dell’avvocato non abbia potuto addivenire alla conclusione di un accordo e modificato la posizione assunta dal danneggiante in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422; principio già emesso con nota sentenza , ribadito in Cass. Civ. Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565).