La Commissione Tributaria della Regione Liguria accoglie il ricorso di un notaio a cui è stato chiesto il pagamento dell’imposta di registro in seguito a trasferimento immobiliare avvenuto a 22 anni di distanza dall’accordo di separazione conclusosi nel 1994.
Per l’Agenzia delle Entrare il contribuente non ha diritto all’esenzione a causa dell’intento elusivo del rinvio e della prescrizione dell’accordo.
La Commissione Tributaria Regionale Liguria precisa : il contribuente non ha alcun vantaggio fiscale dal rinvio del trasferimento formale e la prescrizione non può essere invocata da un soggetto diverso da quello nel cui interesse è prevista .
Ed infatti , nel caso di trasferimenti immobiliari nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio l’art.19 della legge n. 74/1987 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo , di registro e di ogni altra tassa per ” tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione ” dell’assegno di divorzio .
In particolare nel caso in oggetto il contribuente ha sottolineato che l’art.19 della legge n. 74/1987 non stabilisce alcun termine di durata per godere dell’esenzione prevista dalla normativa citata.
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e annullato l’avviso di liquidazione, ritenendo irrilevante il decorso del tempo e valorizzando la finalità agevolativa dell’esenzione per il componimento della crisi familiare .
