Minori – Aggiunta cognome materno: serve l' assenso del padre

Una interessante sentenza del TAR del Lazio ha bocciato il ricorso di una madre avverso il Provvedimento del Prefetto che, in assenza del consenso del padre, ha respinto l’istanza volta ad ottenere l’aggiunta del cognome materno al cognome paterno per il figlio minore.

La madre aveva esposto al Prefetto le sue motivazioni. Il bambino nato dalla relazione e da questi legalmente riconosciuto, era stato a lei affidato quando la convivenza tra loro veniva a cessare nel mese di marzo del 2012.
A causa del disaccordo tra i due, i rapporti genitoriali venivano regolati dal Tribunale per i Minorenni di Roma che, con decreto del 13 marzo 2012, disponeva l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, fermo restando il collocamento del minore presso la madre.
In data 1° agosto 2012 la madre proponeva domanda per ottenere l’aggiunta del cognome materno a quello paterno in favore del figlio al fine di vedere riconosciuto il suo ruolo genitoriale, senza incidere sulla situazione acquisita e sull’originario cognome paterno del bambino.
Espletata l’istruttoria, la Prefettura di Rieti comunicava alla ricorrente, con avviso ex art. 10 bis, l. n. 241/1990, che il padre del minore aveva proposto formale opposizione all’istanza di cambiamento del cognome.
La Prefettura, considerata la necessarietà del consenso di entrambi i genitori al fine dell’accoglimento della domanda, la respingeva.

La madre ha impugnato avanti al Tar Lazio il provvedimento Prefettizio di diniego e il ricorso è stato respinto .

LA MOTIVAZIONE

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