Minore – Limitazione o decadenza responsabilità genitoriale – Nomina curatore

GIUDIZI DE POTESTATE E NOMINA DEL CURATORE AL MINORE – Nei giudizi de potestate la mancata nomina del curatore al minore importa rimessione della causa in istruttoria

Responsabilità genitoriale – Decadenza – Giudizi de potestate – Curatore del minore. (Cc, articolo 336; Cpc, articolo 78, comma 2)
Nel procedimento ex articolo 336 del codice civile, sebbene non prettamente contenzioso, il figlio minore, come pure i genitori, è parte necessaria del giudizio e pertanto la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta la nullità del procedimento stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 354, comma 1, del codice di procedura civile.  Nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio è sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento sia richiesto nei confronti di uno solo di essi, perché non si può capire ex ante se c’è concomitanza di interesse del minore con quello dell’altro genitore. Ravvisabile conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale ogni volta che l’incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, e di conseguenza è necessaria la nomina d’ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l’incapace.

 Tribunale Sondrio, sentenza 26 marzo 2021 – Presidente Licitra

LA NOTA

In dottrina si osserva la gravità della mancanza di una previsione di carattere generale per tutte le procedure giudiziarie che coinvolgono interessi di grande rilevanza per il minore. 

I giudizi de potestate vedono la posizione del figlio potenzialmente contrapposta a quella di entrambi i genitori sulla scorta di un giudizio che non può che essere di prognosi nella impossibilità di stabilirsi, altrimenti, coincidenza e omogeneità degli interessi del minore con quello del genitore e con conseguente necessitata nomina di un curatore speciale per far fronte ad una situazione di incompatibilità potenziale tra colui che sia incapace di stare in giudizio e il suo rappresentante legale.

Il caso posto all’attenzione del Tribunale di Sondrio nasce con un’azione per il riconoscimento della paternità in capo all’attore. Nella estrema conflittualità che affligge il rapporto genitoriale, testimoniata dalla condotta processuale delle parti e dalla pendenza di altri giudizi, anche penali, cagionati dalle tormentatissime relazioni in essere tra i genitori e le rispettive famiglie, emerge comunque la volontà paterna, ferma al di là delle motivazioni che la sorreggono, di lasciare gestire completamente la figlia alla madre.

Aiaf-avvocati.it

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