Recenti sentenze della Cassazione hanno statuito che può riconoscersi il risarcimento del danno Non Patrimoniale ( danno morale) ai parenti della vittima – nel caso di specie i nipoti per la morte della nonna, travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali – perché non è necessaria la convivenza per accogliere la richiesta.
Cassazione Ordinanza n. 8218 dell’11 febbraio 2022
L’elemento che le parti offese devono dimostrare è il vicolo affettivo, cioè provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
