La Cassazione con la sentenza n.8750 del 17.03.2022 non utilizza giri di parole per esprimere un concetto : l’infedeltà virtuale è rilevante quando si dimostra offensiva per il coniuge.
E l’ infedeltà è uno dei motivi riconosciuti dalla legge per i quali si può rompere un matrimonio e pretendere l’addebito. La relazione di uno dei coniugi con estranei – si legge nell’ordinanza – rende addebitabile la separazione quando, considerando le modalità con cui è coltivata e l’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a credibili sospetti di infedeltà e quindi comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge anche se non si arriva ad un rapporto fisico vero e proprio.
Se il coniuge chatta con qualcuno su Messenger, su WhatsApp, su Instagram, su Telegram con parole che esprimono desiderio, amore, sentimenti che vanno al di là dell’amicizia, ed inoltre c’è anche uno scambio di autoscatti provocanti se non addirittura espliciti, è ovvio che la fiducia del coniuge viene meno.
