Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova disposta nei confronti di un soggetto, la Corte di Cassazione penale con la sentenza 17 gennaio 2022, n. 1603, non condivide la tesi del Procuratore Generale secondo cui la sentenza era affetta da nullità poiché l’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova non era stata mai comunicata alla Procura Generale presso la Corte di appello, ma soprattutto tale ordinanza era illegittima in quanto non conteneva statuizioni relative al risarcimento del danno.
La Cassazione ha affermato il seguente principio :
A differenza del difetto delle condizioni di ammissibilità per disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova, che può essere sindacato in sede di legittimità, la mancata previsione del risarcimento del danno, anche in relazione alla sua impossibilità nel caso di specie, attiene al novero delle censure di merito, quali quelle relative alla quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, sottratte al sindacato della Corte di Cassazione.
