In tema di revoca dell’assegno divorzile per un rapporto more uxorio instaurato dal coniuge (beneficiario dell’importo) con terzi, il giudice deve sincerarsi che sussista anche la coabitazione. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 14151/22.
La Cassazione ritiene, quale principio di diritto che in materia di revoca dell’assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell’ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento, tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi; in ogni caso deve valutare non atomisticamente ma nel loro complesso l’insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo, stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.