La legge : nella controversia sorta fra più mediatori e il soggetto che ha usufruito delle loro prestazioni ed a cui viene richiesto il pagamento, la recente sentenza dell’agosto 2022 ha precisato in primo luogo che :
“A norma dell’art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli. Ai sensi dell’art. 3 della stessa legge n. 39 del 1989 l’iscrizione nel ruolo abilita all’esercizio dell’attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare. L’iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l’iscritto non può delegare le funzioni relative all’esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo. (…) Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo”.

Le regole per il concorso di più mediatori nello stesso affare :” Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di mediazione, quando l’affare sia concluso con l’intervento di più mediatori (congiunto o distinto, contemporaneo o successivo, concordato o autonomo, in base allo stesso incarico o a più incarichi), a norma dell’art. 1758 c.c., ciascuno di essi ha diritto ad una quota di provvigione. Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, peraltro, soltanto quando essi abbiano cooperato alla conclusione dell’affare simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, purché giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la medesima conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, per converso, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore. L’accertamento sull’esistenza del nesso di concausalità obiettiva tra la conclusione dell’affare e l’attività dei distinti mediatori costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione.”
Se invece l’entità o l’importanza dell’opera prestata – provata e documentata – non è paritaria e pertanto il successo dell’affare sia imputabile in maggior misura ad uno dei mediatori, non può applicarsi il principio della divisione in parti uguali della provvigione, criterio a cui si ricorre quando non può essere dimostrata le rilevanza e importanza dell’opera di uno specifico soggetto.